NUOVO REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
Sul Bollettino del Ministero della Giustizia del 31 dicembre 2017 è stato pubblicato il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua, entrato in vigore dal 1° gennaio 2018.
Nel rinviare al regolamento per una completa informazione, si annotano le novità e gli aspetti di rilievo:
– riformulazione delle modalità di realizzazione e fruizione della formazione a distanza; in particolare non vi sono più limitazioni ai crediti acquisibili in modalità e-learning a prescindere dal riconoscimento biometrico non più previsto (art. 3 del Regolamento);
– possibilità che i crediti conseguiti mediante i corsi di alta formazione realizzati dalle SAF, in eccedenza rispetto al minimo annuale, possano essere riportati nel computo di quelli necessari ad assolvere l’obbligo formativo degli anni successivi del triennio in corso e di quello successivo, a condizione che la partecipazione al corso/modulo non sia inferiore all’80 % delle ore (art. 5);
– equipollenza, nelle materie di riferimento, tra la formazione professionale continua dei Commercialisti e la formazione iniziale e l’aggiornamento biennale dei gestori delle crisi da sovraindebitamento (art. 7);
– esonero dall’obbligo formativo per gli iscritti nell’elenco speciale e per coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, ferme restando le cause di esenzione (maternità, impossibilità accertata per malattia o altro) e riduzione (ultrasessantacinquenni) già previste (artt. 6 e 8);
– tassativa elencazione degli enti (individuati esclusivamente nelle Università, Autorità indipendenti o altre istituzioni pubbliche) per i cui eventi formativi, ancorché non autorizzati, l’iscritto può chiedere il riconoscimento, nel limite di 10 cfp annui (art. 16 e, in particolare, lett. p).
Si richiama l’attenzione sul numero di crediti formativi da acquisire nel triennio confermato in 90, di cui almeno 9 nelle materie obbligatorie (non vi è più il minimo annuale di 3 crediti), con un minimo di 20 crediti formativi all’anno.
Si raccomanda, per chi non avesse già provveduto, di documentare/autocertificare gli eventi non accreditati, in quanto l’Ordine è tenuto ad un controllo annuale dell’assolvimento dell’obbligo formativo che, si ricorda, è obbligo giuridico e deontologico.
Il tempestivo assolvimento degli adempimenti formativi, inoltre, consente l’inserimento negli elenchi dei soggetti che, per l’espletamento di determinate attività, devono assolvere ad obblighi formativi in specifiche materie (revisore degli enti locali, mediazione, revisori legali, gestori delle crisi, ecc.) oltre che di evitare l’applicazione delle sanzioni disciplinari con la relativa annotazione sull’Albo.



