18 Maggio 2025

Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’Amministrazione.

L’Ordine si pronuncia in base alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all’istante dei dati richiesti.

Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico, le funzioni relative all’accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 2, sono delegate dal responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso.

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Anno 2024: non sono pervenute istanze di accesso in base al D.Lgs. 33/2013
Anno 2023: non sono pervenute istanze di accesso in base al D.Lgs. 33/2013
Anno 2022: non sono pervenute istanze di accesso in base al D.Lgs. 33/2013
Anno 2021: non sono pervenute istanze di accesso in base al D.Lgs. 33/2013
Anno 2020: non sono pervenute istanze di accesso in base al D.Lgs. 33/2013
Anno 2019: non sono pervenute istanze di accesso in base al D.Lgs. 33/2013
Anno 2018: non sono pervenute istanze di accesso in base al D.Lgs. 33/2013
Anno 2017: non sono pervenute istanze di accesso in base al D.Lgs. 33/2013
Anno 2016: non sono pervenute istanze di accesso in base al D.Lgs. 33/2013

Modificato: 18 Maggio 2025